E’ la procedura attraverso la quale "il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero" possono proporre opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Il rito è quello di cui all’art. 29 della l n. 794/1942 dinanzi al Presidente dell’ufficio giudiziario competente, che, in base alle tabelle di organizzazione dell’Ufficio, può delegare altro magistrato.
Decorso il termine per l’opposizione, il provvedimento acquista valore di cosa giudicata, al pari degli altri provvedimenti giudiziali aventi contenuto decisorio.
L’ordinanza che definisce il procedimento di reclamo non è impugnabile, ma proprio in quanto tale deve ritenersi ricorribile in Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. |