La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
- atto di nascita;
- certificato storico di residenza;
- certificato di irreperibilità dello scomparso.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.
La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione.
La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c).; la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c). |