Come fare per...


Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale
Dove

L'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato va presentata alla Cancelleria del Giudice davanti a cui pende il processo e quindi:

  • alla Cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla Cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  • alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Cancelleria GIP, V Piano (Sede centrale) 

Per informazioni: tel. 081- 857 32 31

Cancelleria Penale Dibattimentale I Sezione, II Piano (Sede centrale)

Per informazioni: tel. 081- 857 33 39

Cancelleria Penale Dibattimentale, II Sezione, II Piano (Sede centrale)

Per informazioni: tel. 081- 857 32 85

Cos'èPer i procedimenti in cui è necessaria l'assistenza di un legale, chi si trova in condizioni economiche precarie e non può permettersi di farsi difendere da un Avvocato a pagamento, se ha i requisiti necessari può chiedere di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato, cioè può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato.
ChiI cittadini italiani; gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; l’Indagato, l’Imputato, il Condannato, l’Offeso dal reato, il Danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda; chiunque (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa, è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Quando la causa ha per oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi, si tiene conto solo del reddito personale del richiedente.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92.
Come

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il richiedente deve allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato la copia del proprio documento di riconoscimento, la copia del proprio codice fiscale, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, la copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare, copia di eventuali atti, giudiziari e non, in suo possesso e connessi all’istanza.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato, a pena di inammissibilità. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore, se presentata da quest’ultimo.

La domanda può essere inviata, con gli allegati sopra menzionati, anche a mezzo raccomandata A.R.Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. 

 

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
  • il certificato di iscrizione all’albo del gratuito patrocinio (da parte dell’avvocato nominato).

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La domanda è trasmessa al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile;
  • può accogliere l'istanza;
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.

Se detenuto, il decreto gli viene notificato in carcere. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito, se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Se l'istanza è accolta, l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello, e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il beneficio non è ammesso:

  • nei procedimenti penali per evasione di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Leggi e regolamentiArtt.74-141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).