Come fare per...


Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità
Dove

Sezione civile Gruppo A, II Piano  

Via Regina Margherita di Savoia n. 22 (Istituto ex Salesiani)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 081- 8573632

La competenza a decidere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) spetta al Tribunale del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. Nel caso in cui il figlio sia minorenne la competenza spetta al Tribunale per i minorenni del luogo dove il presunto genitore risiede.

Cos'èIl figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto. L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale". Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio naturale riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc.
Chi

La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. Qualora nessuno dei genitori abbia riconosciuto il figlio ancora minorenne, l'azione potrà essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

L'azione giudiziale di dichiarazione di paternità (o maternità) può essere iniziata anche dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto. Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita.
 
L'azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) non può essere iniziata dai figli naturali incestuosi o da coloro che siano comunque figli legittimi o già riconosciuti da altri genitori.
Come

La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre oppure, qualora il presunto genitore sia morto, nei confronti degli eredi.

Per il figlio l'azione è imprescrittibile. Ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.

Viceversa, qualora il figlio muoia, l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte, poiché, decorso tale termine l'azione si prescrive e, pertanto, non è più esperibile.

È ammesso ogni mezzo di prova, ma sono insufficienti sia la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) sia la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l'altro genitore all'epoca del concepimento. 

La prova della paternità non è facile; analisi biologiche approfondite (DNA) consentono di arrivare a determinare con una certezza vicinissima al 100% l'attribuzione della paternità e/o maternità.

Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il c.d. test del DNA, che consente, tramite l'analisi di materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, di stabilire con estrema sicurezza se quest'ultimo si effettivamente padre (madre) di colui che chiede la dichiarazione di paternità (o maternità).

L’assistenza di un legale è indispensabile.

Costi

Se la richiede il figlio minorenne la procedura è esente. 

Negli altri casi si paga il contributo per le cause di valore indeterminabile pari ad € 450,00 + € 27,00 per la notifica.
Leggi e regolamentiArt. 269 e segg cod. civ.