Come fare per...


Adozione di persona maggiorenne
Dove

Presso il Tribunale di Torre Annunziata – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Via Regina Margherita di Savoia n. 22 (Istituto ex Salesiani) piano II

Tel. 081-8573682 081-8573617

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Cos'èAdozione di una persona maggiorenne.
Chi

Chiunque, purché abbia compiuto 35 anni (riducibili a 30 su autorizzazione del tribunale, concessa in presenza di circostanze eccezionali che consigliano l'adozione) e abbia un'età superiore di almeno 18 anni di quella dell'adottando, può adottare una persona maggiorenne proponendo ricorso al tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni). Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Come

Proponendo ricorso al tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni).

E’ necessario il patrocinio di un avvocato. 
 
L'adozione non può essere accordata in presenza di figli (legittimi o legittimati, naturali riconosciuti dall'adottante) minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. E' necessario, oltre al consenso dell'adottante ed dell'adottando, l'assenso del coniuge di entrambi, se coniugati e non legalmente separati, nonché dei genitori dell'adottando. Se l'assenso è negato, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
 
Effetti
 
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
 
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori l'adottato può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Salvo alcune eccezioni, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
 
Revoca
 
In casi particolari l'adozione può essere revocata dal Tribunale su domanda sia dell'adottante sia dell'adottato.
Costi
  • contributo unificato: € 85,00
  • diritti: € 27,00
Leggi e regolamentiNormativa di riferimento: artt. 291 e segg. cod. civ.