ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e l'eredità si può devolvere per legge (successione legittima, se ed in quanto manchi, in tutto o in parte, un testamento: artt. 565 e segg. cod. civ.) o per testamento (successione testamentaria: artt. 587 e segg. cod. civ.). L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (in seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), pura e semplice ovvero con beneficio d'inventario (in modo da accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto).
Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le dichiarazioni di accettazione parziale.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia (Ricorso per la fissazione del termine); decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.
ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO
L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di divieto di chi ha fatto il testamento.
Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possono essere accettate dagli esercenti la potestà, se non con beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare (Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se non col beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare. |