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29/05/2015 - Bando tirocinanti 2015
AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
AD UNO STAGE DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,
CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 9 AGOSTO 2013, N. 98

Art. 1
Si rende noto che il Tribunale di Torre Annunziata, nell’ambito della formazione dell’Ufficio del Giudice, indice una selezione per la partecipazione di laureati in giurisprudenza ad uno stage di formazione teorico-pratica - di cui all’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche in L. 9 agosto 2013, n. 98 - nell’ambito dell’Ufficio del Giudice.
Il tirocinio formativo costituisce opportunità di una seria ed efficace esperienza lavorativa di elevato livello qualitativo, la quale, oltre a costituire parte del percorso per l’accesso alle professioni legali, determina - attraverso la concreta applicazione “sul campo” degli istituti sostanziali e processuali studiati nel corso di laurea - un utile collegamento tra la teoria e la pratica, favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro e garantendo maggiori sbocchi professionali successivi.

Art. 2
I laureati in Giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono presentare, entro il 30 giugno 2015, domanda scritta di partecipazione allo stage di formazione teorico-pratica di cui al precedente art. 1.

Art. 3 La domanda di cui all’art. 2 - con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 1, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - va indirizzata al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e depositata entro le ore 12,00 del 30 giugno 2015, presso la segreteria del Presidente del Tribunale deputata all’accettazione delle domande, in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 437 (att. Dott.ssa Lucia De Simone). Saranno esaminate anche le domande già presentate prima della pubblicazione del presente bando, e non ancora evase. Il modello di domanda è reperibile sul sito internet del Tribunale, o presso la segreteria del Presidente del Tribunale deputata all’accettazione delle domande, in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 437 (att. Dott.ssa Lucia De Simone)

Art. 4 Il Tribunale di Torre Annunziata redigerà una graduatoria tra i richiedenti, dando preferenza, nell’ordine, ai seguenti criteri, indicati dall’art. 73, comma 2, D.L. 69 del 2013: a) media degli esami indicati all’art. 1 che precede; b) punteggio di laurea; c) minore età anagrafica. A parità dei precedenti requisiti si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art. 5 Nei limiti dei posti disponibili, e comunque assicurando la riserva di posti sulla base delle Convenzioni stipulate dal Tribunale con Università o altri enti, la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Tribunale e tramite affissione nei locali del Palazzo di Giustizia.

Art. 6 Il tirocinio, che avrà inizio dopo la sospensione estiva, si svolgerà secondo le modalità di cui al richiamato art. 73, comma 2, D.L. 69 del 2013: i partecipanti saranno ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed a quelli loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura. Gli ammessi allo stage avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali verseranno in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. Inoltre, potranno compiere ricerche, coadiuvare il magistrato nella stesura dei provvedimenti e compiere attività di cancelleria propedeutiche all'attività del magistrato. Alla scadenza di ogni semestre di tirocinio, gli ammessi allo stage dovranno redigere una relazione sull’attività svolta.

Art. 7 Ai fini del funzionamento dell’Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale assegnerà coloro che saranno ammessi ai singoli Magistrati richiedenti. Ciascun Magistrato del settore civile e penale sarà assegnatario esclusivo di non più di due tirocinanti ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere nell’ambito dell’Ufficio del Giudice del medesimo Magistrato. L’Ufficio del Giudice sarà organizzato autonomamente da ciascun Magistrato, nell’ambito delle direttive di carattere generale impartite dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente di Sezione su delega del Presidente del Tribunale.

Art. 8 Il periodo di tirocinio avrà una durata di 18 mesi. Lo stage presso il Tribunale potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.

Art. 9 L'attività degli ammessi allo stage si svolgerà sotto la guida e il controllo del Magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Gli ammessi non potranno esercitare attività professionale presso il Tribunale di Torre Annunziata, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Art. 10 Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato formatore.

Art. 11 Il Magistrato formatore redigerà, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Presidente del Tribunale. L’esito positivo dello stage, ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013: - per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale; - è valutato, per il medesimo periodo di un anno, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; - costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato; - per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato è titolo di preferenza a parità di titoli e di merito; - è titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; - per la nomina a giudice di pace, esclude la necessità, tra i requisiti richiesti, di avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Art. 12 Lo svolgimento dello stage non darà diritto ad alcun compenso e non determinerà il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Il Coordinatore dei Tirocini Formativi Il Presidente del Tribunale
Dott. Fabio Di Lorenzo Dott. Oscar Bobbio