Deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
La rettificazione di un atto dello stato civile può essere promossa, in ogni tempo, anche dal procuratore della Repubblica.
Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se dei caso, il parere del giudice tutelare.
Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata .
L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
L'ufficiale dello stato civile provvede nello stesso modo nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. l tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi dal Tribunale; in mancanza i decreti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse. |