Come fare per...


Dichiarazione di assenza
Dove

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, II Piano

Via Regina Margherita di Savoia n. 22 (Istituto ex Salesiani)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 081- 8573682, 081- 8573617

Cos'è

Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.

Chi

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

Come

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare:

  1. atto di nascita;
  2. stato di famiglia;
  3. certificato di irreperibilità dello scomparso.

Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista iscritto all’ordine dei revisori contabili, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.

Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.

Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.

E’ necessario l’intervento di un avvocato.

Costi

Esente da contributo unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U. Occorre una marca da € 8,00 diritti forfettizzati notifica.

Leggi e regolamentiArt. 49 sgg. cod. civ. e 721 - 722 c.p.c. e 190 att. c.p.c.