La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare:
- atto di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato di irreperibilità dello scomparso.
Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista iscritto all’ordine dei revisori contabili, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.
Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.
Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.
E’ necessario l’intervento di un avvocato. |