La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.
Alla domanda (in carta semplice) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna).
Il presidente del tribunale provvede con decreto non impugnabile.
Su presentazione di copia conforme del decreto la Camera di Commercio alla sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto sul bollettino protesti.
Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva. |