Rateizzazione/Dilazione del debito |
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Dove | Ufficio del Tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del debitore (in caso di pene pecuniarie)
Concessionario della riscossione Equitalia Polis S.p.a. (in caso di spese processuali) |
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Cos'è | Il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare in un’unica soluzione le spese processuali, di mantenimento in carcere o le sanzioni pecuniarie processuali, può essere ammesso al beneficio della dilazione e/o rateizzazione.
Può essere richiesto, in via alternativa: la dilazione del pagamento con sospensione della riscossione per un periodo massimo di 12 mesi; la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di 30 rate non inferiori a 50,00 euro con pagamento mensile e scadenza nell'ultimo giorno del mese; la dilazione per un periodo massimo di 6 mesi e la successiva rateizzazione del pagamento per un numero massimo di 24 rate non inferiori a 50,00 euro con pagamento mensile e scadenza nell'ultimo giorno del mese.
Dall’entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 la competenza degli uffici giudiziari a concedere la rateizzazione e/o dilazione è limitata alla fase precedente alla riscossione mediante ruolo esattoriale. Successivamente la competenza resta in capo agli agenti della riscossione. |
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Chi | Il debitore che ne abbia interesse. |
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Come | La domanda a pena di inammissibilità, personalmente dal debitore o da persona da lui incaricata mediante delega scritta. Può anche essere trasmessa per raccomandata, nel qual caso fa fede la data di spedizione. La Sottoscrizione va autenticata le modalità di cui all' art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 a pena di inammissibilità.
La domanda deve contenere, a pena inammissibilità: le generalità del debitore; l’indicazione della partita di credito a cui si riferisce, l’importo del credito per il quale si chiede la dilazione e/o la rateizzazione; l’esposizione delle cause che impediscono di far fronte immediatamente al debito e indicazione del termine più breve nel quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento; la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 comma lettera o) del DPR. 445/20000 nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'Indicazione degli eventuali familiari a carico, dei beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali e di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie verso l'erario o verso terzi; una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico del debitore per il recupero del credito per il quale è chiesta la dilazione e/o la rateizzazione l'indicazione di eventuali altri debito verso l'erario per spese processuali per i quali sia stata concessa la dilazione e decorra il relativo termine ovvero sia in corso il pagamento rateale. |
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Tempi | L’ufficio deve fornire risposta (accoglimento o rigetto) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. |
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Leggi e regolamenti | Art. 233 DPR n. 115/2002. - DD 28/3/2003 pubblicato sulla G.U. n. 163 del 16/7/2003. - Art. 19 DPR n. 602/1973 come modificato dalla L. n. 31/2008. |
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