Come fare per...


Nomina giudice popolare e corte D'Assise
DoveLa domanda, in carta semplice, con la quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge sopra richiamati e si chiede l’inserimento nell’albo dei giudici popolari dev’essere presentata al Sindaco del Comune di residenza.
Cos'è

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei (Corte d’Assise) o otto (Corte d’Assise d’Appello) giudici popolari.

Questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati.

Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio)

Chi

Chi non può fare il Giudice Popolare:

Dalla nomina a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Nomina e requisiti:

La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari:

  • la cittadinanza italiana;
  • l'età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • la buona condotta morale;
  • titolo di studio: licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise) e licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello).

Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale.

ComeUna volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo.

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.

Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica. 

Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a € 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive.

Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.
Leggi e regolamentiLegge 287 del 1951