Modalità di presentazione della domanda:
I moduli per le domande sono disponibili presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed in download sulla presente pagina web.
Il richiedente deve allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato la copia del proprio documento di riconoscimento, la copia del proprio codice fiscale, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, la copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare, copia di eventuali atti, giudiziari e non, in suo possesso e connessi all’istanza.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore se presentata da quest’ultimo.
La domanda può essere inviata, con gli allegati sopra menzionati, anche a mezzo raccomandata a.r.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata compilando l’apposito modulo disponibile in download sul presente sito.
Il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza di quanto sostenuto dal richiedente e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità:
- entro 10 giorni può accogliere, dichiarare non ammissibile o rigettare la domanda;
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio finanziario per la verifica dei redditi dichiarati.
Se la domanda è accolta l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, appositamente predisposto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Se la domanda non viene accolta l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se la decisione del Consiglio dell'Ordine non è adottata entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III).
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso:
Nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) |