Cos'è | Pubblicazioni
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che deve essere richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei comuni di residenza degli sposi e deve durare almeno otto giorni. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto contro cui è possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Su richiesta degli sposi il tribunale, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione e può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Dispensa dagli impedimenti
In caso di impedimento al matrimonio per vincolo di affinità, entro un certo grado, tra gli sposi, il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
Dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata
In caso di dall'annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, tranne che nel caso di divorzio per mancata consumazione del matrimonio e nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. In questi casi l'interessata può presentare ricorso al tribunale, che con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata. |
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