Come fare per...


Autorizzazione al rilascio di un documento valido per l'espatrio
Dove

Presso il Tribunale di Torre Annunziata – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Via Regina Margherita di Savoia n. 22 (Istituto ex Salesiani) piano II

Tel. 081-8573682 081-8573617

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Cos'è

E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. La legge 16/01/2003 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3, entrata in vigore il 4 febbraio 2003) ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.

Quindi l’autorizzazione è necessaria:

  • Per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
  • Per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
  • Per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
Chi

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.

Come

Per mezzo di domanda, allegando:

  • verbale di separazione o sentenza di divorzio
  • ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità).

L’interessato, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.

Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34).

Costi

Se il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore: esente da contributo unificato. Altrimenti:

contributo unificato per € 85,00.
 
Sempre: marca da bollo € 27,00.
Leggi e regolamenti
  • Art. 24 L. n. 1185 del 21/11/67 art. 3 lett. A e B, come modificata  dalla L. n. 3 del 16/01/2003.
  • V. anche sentenza C.Cost. n. 464/97 (filiazione naturale – equiparazione).