Come fare per...


Riabilitazione del protestato
Dove

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, II Piano  

Via Regina Margherita di Savoia n. 22 (Istituto ex Salesiani)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 081- 8573682, 081- 8573617

Cos'è

Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.

Il debitore che provveda al pagamento oltre tale termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico.

Analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

ChiIl debitore
Come

Ufficio competente:

Camera di Commercio di Napoli (per le istanze di cancellazione)

Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

(per i ricorsi contro i provvedimenti del Presidente della Camera di Commercio)

Come e a chi proporre l'istanza

L'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa istanza, compilata secondo un apposito modello, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto dovuto.

Documenti da allegare

Alla domanda, in bollo, devono essere allegati:

  • titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto:

Per "titolo quietanzato" si intende:

  • il titolo recante il timbro "pagato" dell'istituto di credito con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca;
  • il titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore -persona fisica o giuridica (in questo ultimo caso il legale rappresentante)- con firma leggibile e fotocopia del documento di identità (in alternativa indicare la qualifica del dichiarante). La dichiarazione deve riportare i dati del protesto (importo, data ).
  • fotocopia del documento di identità del protestato.

Autorità competente a provvedere

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

Accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza della illegittimità o l'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e dispone la cancellazione del protesto.

Il provvedimento deve essere eseguito, sotto la personale responsabilità del presidente della camera di commercio, non oltre cinque giorni dalla pronuncia, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

In caso contrario, presidente della camera di commercio rigetta l'istanza.

Ricorso al giudice di pace

In caso di rigetto dell'istanza o di mancata decisione entro il termine prescritto, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Riabilitazione dei protestati

Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale corredata dai documenti giustificativi.

Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.

Dichiarazione di rettifica

Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l'annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. L'istanza deve essere corredata della fotocopia del documento d'identità del dichiarante

Costi
  • € 85,00 per il contributo unificato.
  • L'importo del diritto di segretaria è di € 27,00 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.
Leggi e regolamenti

Normativa di riferimento

Legge 18 agosto 2000, n. 235 (GU n. 200 del 28/08/2000), D.M. n. 316 del 9 agosto 2000 ((registro informatico dei protesti)